CBAM: PROROGA DI 30 GIORNI PER L’INVIO DELLA PRIMA DICHIARAZIONE

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08/02/2024 – Visto che dei problemi tecnici sul registro CBAM hanno impedito ad alcune aziende di caricare le rendicontazioni dovute entro il 31 gennaio, la Commissione ha comunicato che dal 1° febbraio è stata resa disponibile una nuova funzionalità sul registro transitorio che consentirà di richiedere la presentazione ritardata (request delayed submission), concedendo ulteriori 30 giorni per presentare la prima relazione CBAM, riferita al trimestre ottobre/dicembre 2023.

 Il Regolamento CBAM (Carbon Border Adjustement Mechanism, Regolamento 2023/956) si applica all’importazione in UE di merci elencate nell’allegato I (merci CBAM), identificate attraverso il loro codice NC, tra le quali figurano attualmente:

  • cemento (beni di cui alle voci 25070080, 25231000, 25232100, 25232900, 25233000, 25239000);
  • energia elettrica (beni di cui alla voce 27160000);
  • concimi (beni di cui alle voci 28080000, 2814, 28342100, 3102, 3105 ad esclusione della voce 31056000);
  • ghisa, ferro e acciaio (beni di cui al capitolo 72 -con alcune esclusioni- e beni di cui alle voci 26011200, 7301, 7302, 730300, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 730900, 7310, 731100, 7318, 7326);
  • alluminio (beni di cui alle voci 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 76090000, 7610, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616);
  • sostanze chimiche (beni di cui alla voce 28041000).

Qualsiasi azienda importi da un Paese extra-UE beni quali (ad esempio) elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio, travi, costruzioni o parti di costruzioni, oppure viti e bulloni, così come prodotti in alluminio o cementi idraulici o ammoniaca, è soggetta agli obblighi di compliance CBAM.

Il 1° ottobre è iniziata la “fase transitoria”, che durerà fino alla fine del 2025 e prevederà soli obblighi di comunicazione da parte degli importatori. In particolare, gli importatori dovranno presentare trimestralmente alla Commissione, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, una relazione (cosiddetta “relazione CBAM”), contenente informazioni sulle merci importate (e sulle relative “emissioni incorporate”) durante tale periodo.

Gli importatori che non dichiarano trimestralmente le emissioni incorporate nelle merci importate possono essere soggetti a una sanzione che va da 10€ a 50€ per ogni tonnellata di emissione non dichiarata.

La seconda scadenza sarà il 30 aprile 2024, sui dati gennaio/marzo 2024.

NE Nomisma Energia si mette a disposizione delle aziende per:

  • assistenza sull’identificazione delle merci importate nel campo di applicazione CBAM
  • assistenza Registro CBAM
  • assistenza tecnica nel calcolo delle emissioni incorporate delle merci
  • formazione aziendale specifica sul meccanismo
  • studi strategici di impatto: quanto costerà importare da Paesi extra-UE?

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Informazioni:

Enrico Tabarelli

051 6564 641

enrico.tabarelli@nomismaenergia.it