Oramai mancano pochi mesi allo scadere del 2017, termine ultimo per l’implementazione di un piano di misurazione e monitoraggio nelle imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica.
Ai sensi dell’Art. 8 del Decreto Legislativo N. 102/2014 le “grandi imprese” e “le imprese a forte consumo di energia”, come definite dal Decreto, hanno l’obbligo di eseguire una diagnosi energetica nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale almeno ogni 4 anni. La prima scadenza è stata quella del 5 dicembre 2015, data entro cui la maggior parte dei soggetti obbligati hanno consegnato la prima diagnosi energetica. Per tali soggetti, la seconda scadenza per la conformità sarà quindi il 5 dicembre 2019. L’Allegato 2 del già citato Decreto 102 elenca i requisiti minimi per la realizzazione della diagnosi energetica obbligatoria. L’Allegato 2 è inoltre supportato dai chiarimenti del MiSe (l’ultima versione del novembre 2016 completa e sostituisce le precedenti) e dai suggerimenti operativi di ENEA.
Ad aprile 2017 ENEA ha pubblicato le “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale per le diagnosi energetiche ex art. 8 del d.lgs. 102/2014”: all’interno del documento, vengono fornite indicazioni sulle modalità di implementazione del piano di misurazione e monitoraggio a supporto delle diagnosi energetiche. Il piano di misura diviene quindi un capitolo esplicitamente richiamato nella diagnosi energetica, dove riportare le scelte fatte in merito alla “copertura” garantita in termini di dati misurati, con giustificazione anche in termini di costi/benefici.
In linea con la data del 5 dicembre 2019 si delineano quindi due ulteriori step operativi: la predisposizione entro la fine del 2017 di un piano di misura e monitoraggio dei consumi conforme alle nuove linee guida di ENEA, il quale sia in grado di registrare i dati durante l’anno successivo; quindi l’applicazione di tale piano nel corso del 2018, anno di riferimento per la prossima diagnosi energetica.